Art. 5.

      1. Ogni persona che esercita professionalmente l'attività di prostituzione deve essere registrata con l'annotazione delle generalità complete, dell'ubicazione e delle variazioni del luogo di esercizio, nonché delle informazioni sanitarie previste dal regolamento di cui all'articolo 21, presso la competente autorità locale, con garanzia del diritto alla riservatezza dell'interessato.
      2. In caso di denunziata cessazione di attività i documenti relativi alla registrazione di cui al comma 1 devono essere distrutti dopo che sia decorso un anno dalla cessazione.